Scrivo per comunicare la nuova legge regionale nr.24 del 8 marzo 2005 dell’Abruzzo art 87 95
Sabato 18 marzo mi trovavo per la prima volta a Ovindoli pratico snowboard da 5 anni e per mia sorpresa mi sono ritrovata più volte fermata e multata perchè secondo i polizietti fermi nelle piste non potevo fare saltini e ne girarmi con la tavola.
PRECISO NON RECAVO DANNO A NESSUNO ERA SOLO UN MODO NORMALE DI ANDARE SULLA TAVOLA.
Non accetto che questa nuova legge togli il puro divertimento di vivere lo sport e la montagna trasformandola in austostrada con il timore che qualunque cosa faccia con la tavola mi venga contestato con frasi fatte “voi con la tavola non rispettate NIENTE”.
PRECISO SABATO 18 NON RECAVO DANNO A NESSUNO.
SE QUALCUNO PUO DIRMI SE IN ALTRI IMPIANTI LOCALITà DELL’ABBRUZZO VIENE USATA TALE DECRETO. NON è GIUSTA NE PER LO SPORT E NE PER CHI LO AMA PRATICARE.SO SOLO CHE IO AD OVINDOLI FINCHE CI SARà QUESTA LEGGE NON CI ANDRò NE IO NE I MIEI AMICI.
Grazie per l’attenzione Anna.
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LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2005, n° 24
esto Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie
BURA n. 16 bis del 25 marzo 2005
Art. 87 Velocità
1. Gli sciatori devono mantenere una velocità consona alle proprie condizioni e capacità, alle difficoltà del tracciato, alle condizioni del manto nevoso, alla visibilità e alle condizioni meteorologiche.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli fissi o mobili, all’interno di campi scuola, sulle piste affollate, nelle strettoie, nelle biforcazioni, negli incroci e confluenze, nei tratti finali delle piste, in prossimità di stazioni o strutture degli impianti di risalita, in presenza di principianti, di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità, di classi di insegnamento collettivo o gruppi omogenei di utenti.
3. E’ vietato scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti.
Art. 95 Dotazioni tecniche – Uso e caratteristiche
1. Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi similari, compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco della attrezzatura possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone.
2. Lo sciatore deve sempre posizionare l’attrezzatura fuori dal piano sciabile durante la sosta presso rifugi o altri punti di transito dell’area sciabile attrezzata, per non recare intralcio o pericolo per gli utenti. Al seguente link trovate la legge completa leggi.regione.abruzzo.it